Disciplina dell'agriturismo

Art. 1 — Finalità

La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

  • a)tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  • b)favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;
  • c)favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  • d)favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;
  • e)recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
  • f)sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
  • g)promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
  • h)favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art1 · fonte su Normattiva