Disciplina dell'agriturismo
Art. 1 — Finalità
La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
- a)tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b)favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;
- c)favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d)favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;
- e)recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
- f)sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g)promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h)favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Testo vigente dal 16 marzo 2006
