Oggetto e finalita' La presente legge, in conformita' alla convenzione sulla biodiversita', fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. La tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e' costituito:

  • a)dall'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
  • b)dalla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
  • c)dal Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
  • d)dal Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8. Per le finalita' della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonche' gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilita'. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attivita' degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attivita' di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversita' di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attivita' di formazione e iniziative culturali.

Testo vigente dal 11 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194~art1 · fonte su Normattiva