Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilita' delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varieta' adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. Il piano di cui al comma 1 e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Testo vigente dal 23 marzo 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23~art8 · fonte su Normattiva