Comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualita' della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonche' enti pubblici. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

  • a)lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
  • b)la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
  • c)lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
  • d)lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
  • e)la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta' locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Testo vigente dal 11 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194~art13 · fonte su Normattiva