Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Art. 2 — Definizioni
Ai fini della presente legge sono definiti:
- a)«produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- b)«prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
- c)«aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 23 marzo 2022
