Ai fini della presente legge sono definiti:

  • a)«produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
  • b)«prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
  • c)«aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 23 marzo 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23~art2 · fonte su Normattiva