Autorita' locali Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Testo vigente dal 23 marzo 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23~art4 · fonte su Normattiva