Art. 31 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 19 settembre 2025
