Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Art. 31 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art31 · fonte su Normattiva