Art. 12 — Formazione professionale
Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Testo vigente dal 23 marzo 2022
