Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

Art. 2 — Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana

Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Testo vigente dal 13 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;344~art2 · fonte su Normattiva