Art. 1 — Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426
Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
