Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:

  • a)Cinque Terre;
  • b)Sila;
  • c)Asinara. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, e' istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) costa teatina". All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) e' aggiunta la seguente: "ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"". 5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4. 6. All'Ente parco nazionale della Sila sara' affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonche' la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso. 7. All'Ente parco dell'Asinara sara' affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu". 8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998. 9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999. 10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonche' per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999. 12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attivita' dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' aumentata di venti unita' di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.

Testo vigente dal 13 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;344~art4 · fonte su Normattiva