Art. 5 — Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale
Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, e' autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordi- namento e di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, e' autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualita' ecologica, assicurando la complementarieta' tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione e' attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattivita' dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilita' dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o il noleggio". Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' abrogato.
Testo vigente dal 13 ottobre 1997
