Alla spesa di personale si fara' fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previste all'art. 4 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Testo vigente dal 29 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1085~art7 · fonte del testo