All'onere di cui all'art. 1, che fara' capo allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54 con riduzione dello stanziamento del capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;324~art2 · fonte del testo