L'effettiva utilita' dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.
Testo vigente dal 14 dicembre 1970
L'effettiva utilita' dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.
Testo vigente dal 14 dicembre 1970
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-11-20;962~art2 · fonte su Normattiva