Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art7 · fonte su Normattiva