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Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e' sostituito dal seguente: "I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria".
Testo in vigore dal 21 agosto 1974 al 6 giugno 2012
