Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1974 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e' sostituito dal seguente: "I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria".

Testo in vigore dal 21 agosto 1974 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-08-14;360~art2 · fonte su Normattiva