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La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le categorie di soggetti e i valori mobiliari di cui all'articolo 2, nonche' i casi, i modelli e le modalita' di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'articolo 3 e detta le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, tenendo conto in particolare dell'esigenza di assicurare trasparenza al sistema. I relativi provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Lo statuto della "Monte Titoli S.p.a." e il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sono approvati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il regolamento comprende le tariffe che devono essere determinate in misura aderente ai costi dei servizi prestati ai depositari. I provvedimenti di approvazione sono adottati entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Nell'attivita' di custodia e di amministrazione accentrata la "Monte Titoli S.p.a." e' responsabile per le perdite ed i danni derivanti da dolo o colpa: il depositario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. La regolamentazione di cui al comma 1 determina le garanzie che i depositari e la "Monte Titoli S.p.a." devono prestare per il risarcimento dovuto ai depositanti; determina altresi' modalita' e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla "Monte Titoli S.p.a.".
Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998
