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Il capitale della "Monte Titoli S.p.a." puo' appartenere esclusivamente:
- a)ad aziende ed istituti di credito;
- b)ad agenti di cambio;
- c)alla Banca d'Italia;
- d)su base di reciprocita', ad organismi esteri che esercitano attivita' analoga a quella della "Monte Titoli S.p.a.";
- e)ad altri soggetti depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. I soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e), possono trasferire le rispettive partecipazioni esclusivamente alla Banca d'Italia. Nel caso di successione per causa di morte, i successori che non appartengano alle categorie di soggetti previsti dalle lettere b) ed e), devono cedere le partecipazioni alla Banca d'Italia, al prezzo concordato tra le parti ovvero, in caso di dissenso, al prezzo stabilito da un collegio di tre arbitratori, dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale di Milano. Ciascun socio non puo' possedere piu' del 7 per cento del capitale sociale della "Monte Titoli S.p.a.", fatta eccezione per le partecipazioni della Banca d'Italia. Le partecipazioni al capitale della "Monte Titoli S.p.a." non conformi alle prescrizioni dei commi precedenti devono essere alienate entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che le rende tali; in caso di mancata alienazione entro detto termine e' sospeso l'esercizio del diritto di voto per l'intera partecipazione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato, a norma del presente comma, il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Alle predette alienazioni si applicano le disposizioni del comma 2.
Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998
