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Il Ministro del tesoro puo', nei modi da esso stabiliti, disporre, a mezzo di funzionari della Direzione generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarita' della gestione della "Monte Titoli S.p.a.". Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministro del tesoro puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione della societa' e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della societa'. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza della societa' ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministro del tesoro dispone, con proprio decreto, la liquidazione coatta amministrativa della societa' ai sensi del predetto regio decreto, con esclusione del fallimento.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art14 · fonte su Normattiva