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I termini per le comunicazioni che la "Monte Titoli S.p.a." e' tenuta ad effettuare, quale societa' fiduciaria, ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, cosi' come determinati dall' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, quale sostituito dalla legge di conversione 5 dicembre 1985, n. 700, sono prorogati fino alla pubblicazione dello statuto ai sensi dello articolo 15, comma 1, della presente legge. Da tale data cessa l'obbligo relativo alle suddette comunicazioni. Anche in vigenza della presente legge permangono a carico dei portatori dei titoli gli obblighi di comunicazione di cui al decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 1985, n. 700.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art18 · fonte su Normattiva