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Il contratto di deposito stipulato con aziende ed istituti di credito, con agenti di cambio e con altri depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, - avente ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari determinati ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, - attribuisce al depositario la facolta' di procedere al subdeposito dei titoli stessi presso la "Monte Titoli S.p.a.": la relativa clausola deve essere specificatamente approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i poteri necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, compreso quello di apporre la girata a favore della "Monte Titoli S.p.a.", quando si tratta di titoli nominativi. Restano ferme in ogni caso le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art2 · fonte su Normattiva