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Il depositante dei titoli immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, e riprodotte nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantita' di titoli a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie in deposito presso la "Monte Titoli S.p.a.". Chi, avendo ottenuto la certificazione di cui all'articolo 3, intenda trasferire i propri diritti o chieda la consegna dei titoli corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia piu' idonea a produrre effetti. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo della annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente. Il proprietario di titoli immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art4 · fonte su Normattiva