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Chiunque, nelle certificazioni di cui all'articolo 3, attesta falsamente fatti di cui la certificazione e' destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art5 · fonte del testo