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L'immissione di titoli nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarita' di diritti sui titoli stessi. Per i titoli immessi nel sistema, le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantita' dei titoli cui esse si riferiscono. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Ai fini della presente legge il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 3 della presente legge. Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 2 dell'articolo 9; approva altresi' i modelli delle comunicazioni riguardanti i titoli depositati in amministrazione accentrata presso la "Monte Titoli S.p.a.".
Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998
