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La "Monte Titoli S.p.a." mette a disposizione del depositario i titoli di cui e' chiesto il ritiro. I titoli nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario. Per le girate alla stanza di compensazione si applica l'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, quale modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. La "Monte Titoli S.p.a." puo' autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della "Monte Titoli S.p.a." di titoli da immettere nel sistema fanno esplicita menzione della presente legge.
Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998
