Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:
- a)il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, e' prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b)la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni. I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi. Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.
Testo vigente dal 14 gennaio 1952
