Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificate d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali. Tutti i ruoli suddetti, una volta, resi esecutivi dall'intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi nell'ufficio comunale.

Testo vigente dal 14 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;2~art2 · fonte del testo