Disposizioni relative alla contabilita' dei vaglia interni degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48
Art. 2
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni di importo non superiore alle lire cinquecento riferentisi alle contabilita' dei servizi a denaro relative agli esercizi indicati nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 29 gennaio 1953
