Art. 10 — Collegio dei revisori dei conti
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attivita' produttive. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.
Testo vigente dal 31 dicembre 2003
