Art. 7 — Collaborazione con la Fondazione "Italia in Giappone 2001"
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale puo' avvalersi del supporto della Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.
Testo vigente dal 31 dicembre 2003
