Art. 8 — Incarichi di consulenza
Il Commissario generale e' autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.
Testo vigente dal 31 dicembre 2003
