Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000

Art. 3 — Termini e modalità di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale

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Il commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando dettagliatamente le attivita' da compiere per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000 ed il relativo costo. Al termine della manifestazione, il padiglione italiano e' donato in proprieta' al comune di Bari che provvedera', entro la data di apertura dell'Esposizione universale di Hannover, a presentare al Governo, ai fini della trasmissione alle competenti commissioni parlamentari, un dettagliato progetto di collocazione del padiglione all'interno del territorio comunale. Entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute, che non possono superare il limite massimo di lire 37.000 milioni per l'anno 2000. Dopo la sua approvazione da parte del Ministro degli affari esteri, il rendiconto e' trasmesso alle commissioni parlamentari competenti. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominato, tra i dipendenti in servizio presso i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presidenza del collegio spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nel limite massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000, e' posto a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1.

Testo in vigore dal 1 marzo 2000 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-02-28;36~art3 · fonte su Normattiva