E' trasferita in proprieta', a titolo gratuito, dal 1 gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte gia' attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi.

Testo vigente dal 9 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-08;87~art1 · fonte su Normattiva