Art. 9 — Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale
E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattivita' ambientale gia' acquistata dal Ministero della sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.
Testo vigente dal 20 ottobre 1999
