Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Art. 9 — Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale

E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattivita' ambientale gia' acquistata dal Ministero della sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.

Testo vigente dal 20 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;362~art9 · fonte su Normattiva