In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.

Testo vigente dal 21 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-30;993~art1 · fonte del testo