L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa:

  • 1)negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
  • 2)in tutti i documenti di riconoscimento.

Testo vigente dal 19 novembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art1 · fonte del testo