L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa:
- 1)negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2)in tutti i documenti di riconoscimento.
Testo vigente dal 19 novembre 1955
