L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' altresi' omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432

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Il D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 ha disposto (con l'art. 9) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 432/1957 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 24 luglio 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1955 al 24 luglio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432

    Il D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 ha disposto (con l'art. 9) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 432/1957 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art2 · fonte del testo