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Ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, sono estesi, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, i miglioramenti economici, ivi compreso l'assegno di caroviveri, gia' concessi (a cominciare da quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41) o o che verranno accordati ai pensionati statali. I titolari delle pensioni provvisorie indicate al comma che precede, sono equiparati, per quanto concerne la misura dei miglioramenti stessi, ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-14;1097~art2 · fonte del testo