Art. 8 — Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Testo vigente dal 4 dicembre 2000
