Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 8 — Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000, e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Testo vigente dal 4 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-30;356~art8 · fonte su Normattiva