Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 7 — Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.

Testo vigente dal 4 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-30;356~art7 · fonte su Normattiva