Art. 3 — Modifica all'articolo 635 del codice penale
All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».
Testo vigente dal 24 gennaio 2024
