All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

Testo vigente dal 24 gennaio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-01-22;6~art3 · fonte su Normattiva