1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;
  • b)al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»;
  • c)dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

Testo vigente dal 24 gennaio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-01-22;6~art4 · fonte su Normattiva