La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potra' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilita' di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilita' di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modifichera' la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1058~art4 · fonte su Normattiva