La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 14 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-02;14~art5 · fonte su Normattiva