Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

Testo vigente dal 3 giugno 1985

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19411/2025

    14 luglio 2025
    • RELIGIONE CULTI E CHIESE
    • CHIESA CATTOLICA

    In tema di enti ecclesiastici, le limitazioni ai poteri di rappresentanza e l'assenza di controlli, laddove previsti dal diritto canonico o oggetto di pubblicazione, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza o ignoranza e dalla colpevolezza o meno di tale ignoranza da parte di detti terzi, esclusa altresì ogni rilevanza di eventuali comportamenti tolleranti dell'ente, inapplicabile il principio di affidamento. 128 <!-- pag. 129 -->

    Art. 18 · Art. 1337 c.c. · Art. 1705 c.c. · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art18 · fonte su Normattiva