Art. 17 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
