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Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce, con l'intervento dei commissari aggregati e, presa cognizione dell'andamento delle prove stesse, accerta che i giudizi espressi sul valore di ciascuna di esse siano sufficientemente motivati e, ove occorra, ne cura l'integrazione, risolve eventualmente casi di dissenso registrati nel verbale di ciascuna Sottocommissione e procede a una prima valutazione delle prove, senza pregiudizio delle deliberazioni da adottarsi in sede di scrutinio finale.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;184~art4 · fonte del testo