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Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce, con l'intervento dei commissari aggregati e, presa cognizione dell'andamento delle prove stesse, accerta che i giudizi espressi sul valore di ciascuna di esse siano sufficientemente motivati e, ove occorra, ne cura l'integrazione, risolve eventualmente casi di dissenso registrati nel verbale di ciascuna Sottocommissione e procede a una prima valutazione delle prove, senza pregiudizio delle deliberazioni da adottarsi in sede di scrutinio finale.
Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
