Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di eta'. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti. L'opzione puo' essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di eta' e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di eta'; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non puo' essere revocata. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano gia' raggiunto il sessantanovesimo anno di eta'. Qualora si sia gia' provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facolta' provvede a norma dell'articolo 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Testo vigente dal 17 agosto 1990
