I professori universitari associati, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di eta' entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenti autorita' accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori associati fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dai concorsi per l'accesso alla prima fascia gia' adottati, se motivati dal raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' del professore associato candidato.

Testo vigente dal 17 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;239~art2 · fonte su Normattiva